Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi o importi in Turchia una sostanza a partire da una tonnellata all’anno — in quanto tale, in una miscela o, a determinate condizioni, in un articolo — deve registrarsi ai sensi del KKDIK. L’obbligo ricade principalmente sul fabbricante e sull’importatore. I fabbricanti esteri non possono registrarsi direttamente; possono nominare un Rappresentante Esclusivo stabilito in Turchia, così gli importatori diventano utilizzatori a valle.
Contatti ONAY Mühendislik per le vostre pratiche KKDIK e REACH.